TAR vs AVCP 1-0

pallaUno a zero e palla al centro.

La recente sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 27 aprile 2015, n. 6027 ha notevoli elementi di interesse sia in se sia per la posizione esplicita che prende in contrasto con un esplicito parere sul tema emesso dalla AVCP (ora confluita nell’ANAC nel 2013).

Si parla di gare di aggiudicazioni e di adeguatezza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Il passaggio fondamentale della recente sentenza del TAR è il seguente

– sempre in linea con l’orientamento della giurisprudenza in materia, è, però, anche noto e oramai generalmente riconosciuto che – ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione – il ricorso al criterio del prezzo più basso risulta ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis, predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali e svolgendosi mediante operazioni in larga misura standardizzate, onde individuare in modo preciso le prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, con l’unica variabile costituita dal prezzo, rimesso all’offerta di ciascun offerente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 2 luglio 2012, n. 6015);

Il Consigliere estensore, Antonella Mangia, pertanto riafferma un principio sacrosanto e fondamentale per la piena concorrenza e garanzia della par conditio nei procedimenti negoziali.

Nel caso specifico la clausola in discussione era la 6.2 del disciplinare tecnico che prevedeva il divieto di “delocalizzare in territorio extranazionale le attività oggetto del Disciplinare” stesso, “salva autorizzazione espressa del Committente”.

Considerando che con bando pubblicato su GUUE/S111 dell’11 giugno 2013, la  procedura di gara verteva sull’affidamento del

Servizio di gestione in overflow di servizi di call center e back office”, per un “importo complessivo stimato… pari a € 27.000.000,00; durata 12 mesi, rinnovabile per due volte (12+12=24 mesi); aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso”;

la possibilità di utilizzare personale estero sito in paesi con costi del lavoro significativamente inferiore può oggettivamente  indurre forti ribassi di prezzo in funzione della valutazione o meno della probabilità di ottenere la autorizzazione espressa del Committente.

Nel merito la stazione appaltante chiedeva parere all’AVCP che con il parere qui linkato  confermava la possibilità di prevedere la suddetta condizione 6.2.

Di converso con la recente sentenza del TAR qui linkata veniva ribaltata la posizione dell’AVCP ora ANAC e riaffermato il principio, a parere dello scrivente, di buon senso ed importante dei forti limiti connessi all’adozione del criterio del prezzo più basso in forniture complesse e/o comunque con disciplinari contenenti variabili esecutive indeterminate.

Questa sentenza, inoltre, ha forti impatti su tutti i contratti e le aggiudicazioni che hanno come oggetto sistemi o servizi ICT con contenuti tecnologici e/o digitali in quanto per definizione in questi contesti la variabilità e lo spazio propositivo del partecipante deve esser garantito in funzione delle economie di scala dello stesso o del mercato al momento dell’aggiudicazione.

Con questa sentenza meritoria del TAR finalmente si manda un messaggio forte e chiaro a tutte le stazioni appaltanti di beni e servizi digitali nella adozione di criteri di aggiudicazione che valorizzino l’offerta economicamente più vantaggiosa . E pertanto la necessità ed utilità di prevedere nel processo di definizione dei documenti di gara e all’interno delle commissioni di gare degli esperti abilitatati che per il settore ICT sono gli ingegneri dell’informazione ai sensi del DPR 328/2001.

Come ulteriore approfondimento si segnala la possibilità di iniziare a prevedere nella ricerca del valore aggiunto e della vantaggiosità le nuove e moderne forme di rappresentazione del valore che vanno al di là della mera quantificazione economica e coinvolgono beni intangibili legati al capitale comportamentale e d’uso degli utenti, all’attenzione ottenuta in termini comunicativi, alle potenzialità di ripensare ed implementare modelli disruptive di innovazione grazie alla piena fornitura di tutta la proiezione digitale del servizio appaltato.